- La Rappresentanza in mediazione
Come è noto il D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 prescrive la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Infatti, il dato testuale dell’art 8 I co. come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. . 9 agosto 2013, n. 98, recita testualmente che “[omissis] Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato…[omissis]” La necessaria partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è stata oggetto anche di una recente pronunzia della giurisprudenza di legittimità (c.f.r. Cassazione Civile Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Rel Rubino Lina ) I Giudici della Suprema Corte infatti rilevano che “il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali“.
La necessità che agli incontri di mediazione partecipino le parti personalmente è connaturata alla ratio sottesa al procedimento stesso ed è coerente con l’intero impianto normativo: soltanto con il dialogo diretto tra le parti innanzi ad un soggetto terzo ed imparziale è possibile addivenire alla reciproca soddisfazione di interessi contrapposti, ristabilendo, ove possibile, un nuovo rapporto tra le parti attraverso la sottoscrizione dell’atto transattivo che, consacrato in un verbale di mediazione, assurge a nuova regolamentazione di interessi.
Da tale corollario, la giurisprudenza di merito (ex multiis Trib. di: Roma – Sentenza del: 27-06-2019 – Giudice: Massimo Moriconi, Trib. di: Vasto – Sentenza del: 17-12-2018 – Giudice: Fabrizio Pasquale, Corte d’Appello di Napoli – Ordinanza del: 23-05-2018 – Giudice: Maria Rosaria Cultrera, Trib. di: Napoli Nord – Sentenza del: 28-06-2018 – Giudice: Giovanni Di Giorgio, Trib. di: Treviso – Sentenza del: 25-05-2018 , Trib. di: Bergamo – Ordinanza del: 19-01-2018 – Giudice: Sandra Pagliotto, Corte d’Appello Milano – Sentenza del: 10-05-2017 – Giudice: Walter Saresella, Trib. di: Pavia – Ordinanza del: 09-03-2017 – Giudice: Giorgio Marzocchi) ritiene non soddisfatta la condizione di procedibilità qualora al primo incontro di mediazione non partecipino le parti personalmente, ma soltanto i loro avvocati.
D’altronde diversamente ragionando, ritenere che al procedimento di mediazione possano partecipare sempre e comunque i soli avvocati, significherebbe ridurre il tentativo di conciliazione ad un mero adempimento formale, laddove i difensori delle parti, in limine litis, sempre e comunque hanno tentato di definire transattivamente la vicenda intrattenendo tra loro, a tal fine, costanti rapporti e cooperando in buona fede.
Anche i Regolamenti di mediazione di tutti gli Organismi pubblici e privati, rispondendo alle esigenze sopra esposte, prevedono la necessaria partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione . Infatti il Nostro Regolamento, approvato con Delibera del Ministero della Giustizia, così come il Regolamento dell’Organismo di mediazione forense istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma prevede espressamente che :
- “Le persone fisiche partecipano agli incontri di mediazione personalmente, assistiti dai propri avvocati, in conformità alle disposizioni degli articoli comma 1 bis, 8 comma 1, 12 comma 1 del D.Lgs 28/2010. La partecipazione per tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
- Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente.
- Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.”
Sulla base delle considerazioni che precedono, alla luce della giurisprudenza di merito in materia, delle prassi instauratesi presso gli Organismi di mediazione anche in base ai Regolamenti di procedura cogenti approvati con delibera del Ministero della Giustizia, solo in casi eccezionali e per giustificati motivi le parti possono delegare un proprio rappresentante per l’esperimento del tentativo di mediazione, conferendogli all’uopo poteri sostanziali per definire la vicenda .
- La forma della procura in mediazione
Come sopra esposto il D.Lgs 28/2010 richiede la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, tuttavia per eccezionali e gravi motivi che impediscano alla parte di presenziare può essere conferita procura ad un rappresentante fornito all’uopo dei necessari poteri, trattandosi di attività delegabile (c.f.r. Cassazione Civile Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Rel. Rubino Lina).
La vexata questio ,in merito alla forma che la procura deve rivestire per conferire ad un rappresentante i necessari poteri per partecipare al procedimento e sottoscrivere i relativi verbali, è stata di recente affrontata dalla Sentenza della Suprema Corte del 27.03.2019 n. 8473, nella quale si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un Notaio. A tale conclusione si perviene laddove i Giudici della Suprema Corte ritengono che : “ Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione , la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia [omissis] . Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale[omissis] Pertanto, proseguono i Giudici di Piazza Cavour è necessaria una procura sostanziale, che non rientra tra i poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”, id est deve essere autenticata da un Notaio.
D’altronde il principio che l’Avvocato non avesse il potere di autenticare la firma del proprio assistito per gli atti stragiudiziali e, quindi, anche per il procedimento di mediazione, deriva da una semplice lettura dell’art 83 del codice di rito che disciplina la forma della procura alle liti: infatti, il potere per il difensore di certificare la sottoscrizione del proprio assistito di cui al terzo comma è norma eccezionale rispetto al principio generale sancito nel comma precedente in base al quale “ la procura alle liti [omissis] deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata “ e, pertanto, non si applica, ex art 14 delle disp. prel. c.c. , oltre i casi in esso previsti e cioè al di fuori del processo e degli atti processuali.
Giova ribadire che il conferimento dei poteri al procuratore che partecipi al procedimento di mediazione con procura speciale notarile, nella quale venga indicato dettagliatamente l’oggetto del procedimento ed il limite dei relativi poteri, garantisce innanzitutto il procuratore stesso da possibili eccezioni del rappresentato in merito al proprio operato. Infatti, qualora venga concluso un accordo da un rappresentante privo dei necessari poteri, ovvero i cui poteri gli siano stati conferiti con un atto privo delle forme richieste dalla legge ovvero ancora abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli in conformità alle disposizioni che regolano la fattispecie del falsus procurator di cui all’art 1398 c.c. sarà tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità dell’accordo concluso.
Alla luce delle considerazioni che precedono e dall’analisi della giurisprudenza si ricavano i seguenti principi:
- Ai procedimenti di mediazione le parti devono partecipare personalmente, salvo gravi, eccezionali e documentati motivi.
In tali casi si deve trattare di motivi eccezionali, gravi e che non siano transitori (in tal caso verrà infatti richiesto un differimento dell’incontro di mediazione, al fine di far intervenire la parte personalmente)
- In caso di gravi, documentati ed eccezionali motivi la parte può delegare un terzo ovvero il proprio avvocato a conoscenza dei fatti del procedimento conferendogli all’uopo poteri sostanziali con procura notarile.
Ritenendo di fare cosa gradita abbiamo elaborato uno schema di procura per il procedimento di mediazione che deve essere compilato indicando dettagliatamente l’oggetto del procedimento. Per visualizzare il modello di procura clicca qui. Qualora il procedimento di mediazione avesse ad oggetto beni immobili abbiamo redatto uno schema di procura visionabile cliccando qui .