Il procedimento di Mediazione viene avviato con il deposito di un’istanza presso un Organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia.
L’istanza deve contenere l’indicazione dell’Organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
L’art 4 del D.lgs 28 /2010 come modificato da D.L. 21 Giugno 2013, n. 69 (c.d Decreto del fare), prevede che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un Organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Rimanendo legati al dato letterale ed in assenza di criteri dettati dal Ministero della Giustizia, la competenza degli Organismi di mediazione deve essere individuata in base alle disposizioni dettate in materia dal codice di procedura civile (art 18 e ss. c.p.c.). Riteniamo quindi che, proprio in base all’art. 28 del codice di rito, anche la competenza per territorio degli Organismi di mediazione possa essere derogata con un accordo di tutte le parti, che abbia tutti i requisiti dettati dall’art. 29 c.p.c.
Nel caso di domande depositate contestualmente presso Organismi diversi, la mediazione verrà svolta davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Ricevuta la domanda, l’Organismo fissa la data del primo incontro entro 30 giorni e provvede alla designazione di un mediatore, tenendo conto della formazione e dell’esperienza dello stesso in relazione all’oggetto dell’istanza.
La domanda e la data del primo incontro vengono portate a conoscenza della/e controparte/i con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Tale momento è particolarmente significativo al fine della maturazione del termine di prescrizione: infatti, la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28).
La/e parte/i convocata/e per il procedimento di mediazione, deve/devono, entro un congruo termine (sette giorni dalla ricezione dell’invito a presentarsi), comunicare all’Organismo se intende/intendono partecipare o meno all’incontro volto all’esperimento del tentativo di mediazione.
Il procedimento di mediazione deve terminare entro tre mesi dal deposito dell’istanza. Nel corso del primo incontro il mediatore accerta con le parti, assistite dai propri avvocati, se vi sono le condizioni per la composizione bonaria della lite. Se all’esito di tale incontro le parti non raggiungono un accordo non è dovuta alcuna indennità all’Organismo di mediazione, eccezion fatta per le spese di segreteria e per le spese di notifica.
Invece, nel caso in cui le parti a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni per procedere, esprimessero il proprio consenso a dar seguito alla procedura di mediazione, l’Organismo organizzerà uno o più incontri, nei quali il mediatore ascolterà le parti dapprima congiuntamente (sessione congiunta) ed in seguito separatamente (sessione separata) e si adopererà affinché raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia.
Il tentativo di mediazione non determina un aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
Ogni causa civile ha, infatti, una pausa iniziale di 90 giorni tra la notifica della citazione al convenuto e la prima udienza ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza, almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. Il tentativo di mediazione può, pertanto, essere esperito in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale.
In caso di esito positivo, il mediatore redigerà processo verbale al quale verrà allegato il testo dell’accordo raggiunto dalle parti. Qualora una delle parti non volesse adempiere a quanto convenuto in sede di mediazione, la parte potrà agire in via esecutiva in quanto, l’accordo concluso dalle parti in mediazione con l’assistenza dei rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo, senza la necessità di omologa del Presidente del Tribunale
Al contrario, in caso di mancato accordo, il mediatore redigerà processo verbale nel quale verrà fatta menzione dell’esito negativo del tentativo di mediazione e le parti potranno adire la via della giustizia ordinaria.
Tuttavia, quando l’accordo non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; è obbligato a formularla, invece, se le parti concordemente ne facciano richiesta. Tale proposta dovrà essere comunicata per iscritto alle parti, le quali entro sette giorni dovranno comunicare, sempre per iscritto, se intendono o meno accettarla. In caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intenderà rifiutata; al contrario, in caso di adesione alla proposta del mediatore, si redigerà processo verbale nel quale verrà fatta menzione del raggiungimento dell’accordo per adesione alla proposta.
Infine, qualora la/e parte/i convenuta/e non si presentasse/presentassero all’incontro per l’esperimento del tentativo di mediazione, l’Organismo di mediazione, redigerà verbale di mancato accordo facendo menzione della mancata partecipazione della parte/i convenuta/e.