Come mettere in esecuzione il verbale di conciliazione

Come mettere in esecuzione il verbale di mediazione - Organismo di Mediazione - RomaINTRODUZIONE

Il procedimento di mediazione e la sua stessa natura sembrano in netto contrasto con l’esigenza di dover procedere ad esecuzione in forma specifica del verbale di mediazione, nel quale viene consacrato l’accordo ottenuto all’esito del procedimento.

Infatti le parti, assistite dai propri legali, autodeterminando liberamente  il contenuto dell’accordo, altrettanto spontaneamente provvederanno a darvi esecuzione.

Tuttavia, vi sono casi nei quali, nonostante l’ accordo raggiunto, vicende successive inducono una delle parti contraenti a dover far ricorso agli strumenti offerti dal nostro ordinamento  per mettere in esecuzione gli obblighi contenuti nell’accordo stesso.

Di seguito pubblichiamo un nostro contributo, al termine del  quale riportiamo una breve guida .

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI CONCILIAZIONE

Come è noto, il I° co.  dell’art 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede che “Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo”.

Giova premettere che l’art. 12 del medesimo decreto citato, nella versione introdotta dal decreto del fare convertito con la  L. 9 agosto 2013, n. 98, ha  disposto che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art 480, secondo comma del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi – (cioè nelle materie nelle quali la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non vi è  la presenza  dell’avvocato n.d.r.) – l’accordo allegato al verbale e’ omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”.

L’art 474 del codice di rito,  dopo  aver previsto che  l’esecuzione forzata possa avere inizio  soltanto “in virtù di un titolo esecutivo  per un diritto certo liquido ed esigibile” nell’elencare quali siano i titoli esecutivi, al numero 1, dopo aver fatto menzione delle sentenze, fa riferimento ai provvedimenti agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva .

Pertanto, in virtù dell’espressa disposizione normativa sopra richiamata ( art. 12 I co. d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) , il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall’art 474 n.1 c.p.c. ultimo periodo “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.

NON NECESSITÀ DELLA FORMULA ESECUTIVA

Riteniamo che il verbale di mediazione e l’accordo ad esso allegato non necessitino della formula esecutiva. A tale conclusione si perviene da una lettura sistematica del codice di rito. Vi è, infatti, una perfetta simmetria tra l’art. 474 e l’art 475 del c.p.c.

L’art 475 c.p.c. individua soltanto alcune delle categorie  dei titoli esecutivi menzionati dall’art 474 c.p.c. per i quali è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. In particolare l’art. 475 c.p.c. fa riferimento a :

– Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria (richiamati dall’art. 474 n.1 c.p.c. primo periodo)

– Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Non si fa riferimento però a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, nel cui novero, come abbiamo visto rientra il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato.

Pertanto, la circostanza che l’art 475 c.p.c., che indica quali titoli necessitino dell’apposizione della formula esecutiva non richiami “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, nel cui novero, rientra,  per l’appunto, il verbale di conciliazione e l’accordo ad esso allegato, fa si che non sia necessario dover apporre la formula esecutiva sul verbale per poter agire in executiiviis.

Alle medesime conclusioni è pervenuta l’Avvocatura dello Stato in una fattispecie del tutto analoga (in relazione ai verbali di conciliazione del Co.Re.Com.), il cui parere è consultabile cliccando qui.

Tale interpretazione è oggi suffragata dalla recente novella recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”  introdotta con D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito in legge dalla L. 10 novembre 2014, n.162. Infatti, il co. IV bis  del decreto citato ha integrato l’art 12 I co. del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, prevedendo che l’accordo di conciliazione  debba “essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, del codice di procedura civile.”  Pertanto, analogamente a quanto avviene per l’assegno e la cambiale, per dare esecuzione all’accordo di conciliazione, sarà sufficiente riportare il tenore letterale dell’ accordo nel corpo del precetto, unitamente alla dichiarazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario.

Diverso discorso vale per i casi richiamati dall’art. 12, ove sia necessaria l’omologa del Presidente del Tribunale.

Si tratta dei casi, del tutto marginali, nei quali la parte non venga assistita dall’avvocato che sottoscrive il verbale. Si fa riferimento alle ipotesi , piuttosto esigue, anteriori all’entrata in vigore del Decreto del fare, che, come noto, ha introdotto nelle fattispecie di mediazione obbligatoria l’assistenza necessaria dell’avvocato, ovvero le fattispecie di mediazione facoltativa (rarissime) nelle quali la parte decide di non fasi assistere dall’avvocato.

Riteniamo che in questi casi sia  necessario fare apporre la formula esecutiva sul decreto di omologa del Presidente del Tribunale.

NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

L’art 479 c.p.c dispone che “Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.”

L’art. 12 I co. D.Lgs 4 marzo 2010, n.28, come modificato di recente dal D.L. 12 settembre 2014, n.132 convertito in legge dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che l’accordo di conciliazione debba essere “integralmente trascritto nel precetto ai sensi dall’art. 480, secondo comma, del codice di procedura civile”.

Pertanto, prima di  dare inizio ad esecuzione forzata sarà necessario notificare il precetto nel quale verrà integralmente trascritto l’accordo di conciliazione, ed in ogni caso, non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del titolo stesso ( 482 c.p.c.), sarà possibile agire in executiviis.

Nel precetto, analogamente a quanto avviene nel caso in cui si debba dare esecuzione ad un assegno o ad una cambiale, vi sarà la dichiarazione da parte dell’ufficiale giudiziario che attesti che il tenore letterale del contenuto dell’accordo di conciliazione, trascritto nel corpo del precetto stesso, e  la copia fotostatica dell’accordo, che viene notificata unitamente al precetto, è conforme all’accordo originale che gli è stato esibito.

Proprio per questo motivo, è necessario che l’Organismo di mediazione rilasci ad ogni parte del procedimento l’originale del verbale di mediazione ed il  relativo accordo, indicando in calce al verbale stesso le copie originali che vengono rilasciate. 

Tale circostanza potrebbe porre non pochi problemi nei casi nei quali le procedure di mediazione vengano svolte in videoconferenza, in quanto difficilmente il verbale di mediazione potrà essere sottoscritto in originale.

Di seguito riportiamo una breve guida con le istruzioni operative e, contattando la segreteria mettiamo a Vostra disposizione  dei modelli da utilizzare per mettere in esecuzione il verbale di mediazione.

GUIDA

L’iter da seguire è diverso per:

  1. Procedimenti di mediazione conclusi con l’ assistenza tecnica dell’avvocato e la relativa sottoscrizione dell’avvocato del verbale e dell’accordo.(non necessitano dell’omologa da parte del Presidente del Tribunale)
  2. Procedimenti di mediazione conclusi senza  l’ assistenza tecnica dell’avvocato e la relativa sottoscrizione dell’avvocato del verbale e dell’accordo. (necessitano dell’omologa da parte del Presidente del Tribunale)

In sintesi:

1 Procedimenti conclusi con  l’ assistenza tecnica dell’avvocato e la relativa   sottoscrizione dell’avvocato del verbale e dell’accordo. 

Notificare il precetto nel quale è integralmente trascritto il testo dell’accordo unitamente alla copia fotostatica dell’accordo. Sarà l’ufficiale giudiziario a certificare che il contenuto dell’accordo integralmente trascritto nel precetto e  la copia fotostatica che si allega  sono conformi  all’originale  dell’accordo che gli è stato esibito (Per avere gratuitamente il modello di precetto in formato Word contatta la nostra segreteria ai numeri 06.93373895   075.9417615 ) . Anche se non è necessario è sempre possibile  inviare un invito  ad adempiere agli obblighi assunti con l’accordo di mediazione (clicca qui per scaricare il modello di invito ad adempiere)

2 Procedimenti conclusi senza  l’ assistenza tecnica dell’avvocato e la relativa sottoscrizione dell’avvocato del verbale e dell’accordo.

Procedere  in Tribunale all’omologa dell’accordo di mediazione (clicca qui per scaricare il modello di istanza di omologa) Notificare il decreto, al quale deve essere apposta la formula esecutiva, unitamente al verbale, all’accordo allegato ed al precetto Per avere gratuitamente il modello di precetto in formato word contatta la nostra segreteria ai numeri  06.93373895  075. 9417615. Anche se non è necessario è sempre possibile  inviare un invito  ad adempiere agli obblighi assunti con l’accordo di mediazione clicca qui per scaricare il modello di invito ad adempiere.