Guida alle novità della riforma Cartabia al procedimento di mediazione

GUIDA SINTETICA DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA  AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

EFFETTIVITA’ DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Come è noto il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, ha inciso profondamente sul procedimento di mediazione e, con il D.M. 24 ottobre 2023 n. 150, è stato portato a termine il percorso di riforma, dando attuazione alle modifiche introdotte. La principale novità riguarda senz’altro la modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione che perde le sue caratteristiche di mero incontro “informativo e programmatico” per assumere i connotati di un incontro effettivo, ove il mediatore dopo aver esposto la modalità di svolgimento della mediazione, si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione di concerto con gli avvocati delle parti medesime, che in base al dettato normativo, hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Per tale ragione nel primo incontro, secondo il legislatore della novella, verrà già affrontato il merito della controversia, per gettare le basi per addivenire ad una soluzione conciliativa della lite.

LE NUOVE TARIFFE DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Proprio in ragione della effettività del primo incontro di mediazione e del maggior impegno richiesto al mediatore, la novella ha previsto che debbano essere versate all’Organismo di mediazione oltre alle spese di avvio del procedimento, anche le indennità di mediazione per il primo incontro. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, all’art. 28 rubricato “Indennità e spese per il primo incontro” ha introdotto a titolo di spese di avvio per le mediazioni, c.d. obbligatorie, tre diversi scaglioni, prevedendo:

  • € 32,00 oltre Iva per le liti di valore sino ad € 1.000
  • € 60 oltre Iva per le liti ricomprese tra € 1.001 ed € 50.000
  • € 88 oltre Iva per le liti di valore superiore ad € 50.000

La Novella ha previsto, altresì, per le spese di mediazione per il primo incontro tre diversi scaglioni, prevedendo:

  • € 48,00 oltre Iva per le mediazioni di valore fino ad e 1.000 e per quelle di valore indeterminabile basso;
  • € 96,00 oltre Iva per le mediazioni di valore ricompreso tra € 1.001 ed € 50.000 e per quelle di valore indeterminabile medio;
  • € 136,00 oltre Iva per le mediazioni di valore superiore ad € 50.000 e per quelle di valore indeterminabile alto.

Le indennità di mediazione per il primo incontro sono inderogabili.

Tabella spese di avvio ed indennitàSommando le spese di avvio o di adesione con quelle del primo incontro di mediazione, secondo lo schema riepilogativo sopra riportato, avremo una spesa complessiva di € 97,60 Iva inclusa per il primo scaglione, di € 190,32 Iva inclusa per il secondo scaglione e di  € 273,28 per il terzo scaglione, ben al di sotto del credito di imposta riconosciuto dall’art. 20 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28, come modificato dalla  Riforma Cartabia.

IL SISTEMA DEI CREDITI DI IMPOSTA PER LE INDENNITA’ VERSATE ALL’ORGANISMO E PER QUELLE VERSATE ALL’AVVOCATO PER L’ASSISTENZA NELLA PROCEDURA

L’ art. 20 del D.Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149  (Riforma Cartabia), riconosce alle parti, nel caso di raggiungimento di un accordo nell’ambito di un procedimento di mediazione, un credito di imposta per le indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di euro 600,00 e fino alla concorrenza di euro 600,00 per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura. Qualora la parte avesse instaurato un giudizio, in caso di accordo, l’articolo testé citato riconosce un ulteriore credito di imposta fino alla concorrenza di euro 518,00 per il contributo unificato già versato.

Anche nel caso di esito negativo del procedimento di mediazione, l’art. 20  riconosce un credito di imposta per le indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di euro  300,00  e fino alla concorrenza di ulteriori euro 300,00 per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione.

Pertanto, il primo incontro di mediazione risulta integralmente coperto dal credito di imposta, sia con riferimento alle indennità versate all’Organismo di mediazione, sia per quelle versate al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura fino alla concorrenza di € 600,00.

Per fruire dei suddetti crediti, il Decreto 1° Agosto 2023  prevede che entro il 31 marzo di ogni anno sia possibile presentare una domanda tramite la piattaforma telematica, in via di allestimento, accessibile dal sito giustizia.it, inserendo le credenziali spid, CIEID o CNS del soggetto richiedente l’agevolazione e seguendo le istruzioni sul sito medesimo.

LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA:

Competenza dell’Organismo di mediazione derogabile su accordo delle parti (art.4 D. Lgs. 28/2010)

  1. Estensione delle materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
  2. Opposizione a Decreto Ingiuntivo: l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo
  3. Legittimazione dell’amministratore di condominio: (art 5 ter) l’amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi senza necessità di acquisire preventivamente una delibera assembleare autorizzativa. Soltanto l’accordo di mediazione o la proposta di mediazione andranno sottoposte all’assemblea per la relativa approvazione.
  4. Prorogabilità della durata del procedimento di ulteriori tre mesi, per una sola volta e con accordo scritto delle parti prima della scadenza del primo termine.
  5. Procedimento di mediazione: il primo incontro deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda salvo diversa concorde indicazione delle parti.
  6. La domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza, per una sola volta, dal momento in cui la comunicazione dell’avvio del procedimento perviene a conoscenza delle parti. La parte può comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già depositata all’Organismo, fermo l’obbligo dell’Organismo stesso di procedere alla formale convocazione.
  7. Le parti possono convenire che la consulenza tecnica svolta nel procedimento di mediazione possa essere riproducibile in giudizio.
  8. Mediazione telematica: Ciascuna delle parti può richiedere al Responsabile dell’Organismo di partecipare da remoto. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica il verbale deve essere sottoscritto sia dalle parti che dai loro avvocati con firma digitale. In tal caso, pertanto, anche le parti devono essere munite di firma digitale.
  9. La responsabilità dei rappresentanti della amministrazioni pubbliche per la sottoscrizione degli accordi di mediazione è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
  10. Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione: dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c., e  nei casi di cui all’art. 5, co.1 D. Lgs. 28/2010, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il Giudizio. Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il Giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del Giudizio maturate.
  11. Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione: nei casi di mediazione obbligatoria è riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente soltanto se è raggiunto l’accordo di conciliazione nei limiti della tariffa dovuta all’avvocato in base alle vigenti disposizione di legge.

Per avviare una mediazione cliccare qui sotto ovvero avvalersi della nuova modulistica redatta in base alle modifiche normative introdotte, scaricabile in formato Pdf o in formato Word cliccando qui

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