Guida alla mediazione per la parte convenuta

La presente guida descrive in maniera semplificata la procedura che deve essere seguita da coloro che intendano aderire ad un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione.
Prima di procedere al deposito del modello di adesione si consiglia di prendere visione della guida alle novità introdotte dalla riforma Cartabia, cliccando qui, e delle tariffe introdotte dal D.M. 24 ottobre 2023,n. 150 consultabili nell’apposita sezione del sito cliccando qui

La parte “invitata” al procedimento di mediazione, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento da  A.D.R. TIBER S.r.l., è tenuta almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro, a far pervenire, presso la segreteria dell’organismo di mediazione, il modello di adesione compilato in ogni sua parte.

Al modello di adesione vanno allegati:

fotocopia di un documento di identità in corso di validità (i rappresentanti delle persone giuridiche devono essere anche muniti dei necessari poteri per conciliare e transigere la controversia);
tutta la documentazione necessaria ai fini della comprensione della controversia (con l’indicazione dei documenti che si intendano riservare alla conoscenza del solo mediatore; la mancata indicazione della dicitura “riservato” farà si che tali documenti possano essere visionati anche dalla/e altra/e parte/i);

ricevuta di avvenuto pagamento delle Spese di adesione e delle indennità per il primo incontro, che potranno essere assolte secondo le tempistiche e con le modalità meglio spiegate infra. A tal fine, riproduciamo uno schema riassuntivo delle spese di avvio ed indennità di primo incontro redatto in conformità all’art 28 D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

Tabella spese di avvio ed indennità

Le spese di adesione  e le  indennità di mediazione per il  primo incontro devono essere  inderogabilmente versate prima dello svolgimento  dell’incontro stesso.

N.B. Nel caso in cui la mediazione si svolgesse in modalità telematica le spese di avvio e le indennità di mediazione per il primo incontro devono essere inderogabilmente versate contestualmente al deposito del modello  di adesione.

Si precisa, altresì che, ai sensi dell’art. 8 bis del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, entrato in vigore il 28 febbraio 2023, per partecipare alla mediazione in modalità telematica è necessario che la parte ed il proprio avvocato siano muniti di firma digitale (firma elettronica certificata). 

 

Il pagamento può essere effettuato:

– a mezzo  bonifico bancario sul conto corrente presso Unicredit s.p.a. intestato ad A.D.R. TIBER S.r.l. – codice IBAN  IT 57 V 02008 38743 000101907536 – causale “Spese di adesione e spese di primo incontro /nome parte aderente”, in tal caso, al fine di consentire alla segreteria di emettere la fattura elettronica nei termini di legge, si invitano le parti ad indicare, altresì, nella causale nome e cognome, codice fiscale ed indirizzo delle stesse;

-direttamente in contanti, tramite assegno bancario o a mezzo bancomat/carta di credito, presso una delle sedi di A.D.R. TIBER S.r.l.

 

L’ art. 20 del D.Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 c.d. Riforma Cartabia, riconosce alle parti nel caso di raggiungimento di un accordo nell’ambito di un procedimento di mediazione, un credito di imposta per le indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di euro 600,00 e fino alla concorrenza di ulteriori euro 600 per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura. Qualora la parte avesse instaurato un giudizio, in caso di accordo, l’articolo testè citato riconosce un ulteriore credito di imposta fino alla concorrenza di euro 518,00 per il contributo unificato già versato.

Anche nel caso di esito negativo del procedimento di mediazione, l’art. 20  riconosce un credito di imposta per le indennità versate all’Organismo fino alla concorrenza di euro  300,00  e fino alla concorrenza di ulteriori euro 300 per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione.

L’istanza deve essere sottoscritta dalla parte interessata, ovvero dal suo difensore, munito di delega.
La legge prevede che le parti debbano partecipare personalmente agli incontri con il mediatore. Tuttavia è consentita, solo per gravi motivi, la partecipazione per il tramite di rappresentanti forniti dei necessari poteri (modello di procura speciale notarile).

L’art 8 del D.Lgs 28/2010, dispone che nelle materie nelle quali il procedimento di mediazione si pone come condizione di procedibilità dell’azione le parti debbano partecipare con l’assistenza di un avvocato.

L’adesione, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione sopra richiesta, può essere depositata presso  A.D.R. TIBER S.r.l. in un dei seguenti modi:

-inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo adrconciliazionesrl@legalmail.it

-spedita a mezzo di raccomandata A/R ad A.D.R. TIBER S.r.l. Piazzale Clodio 8 –  00195 Roma  ovvero A.D.R. Tiber S.r.l.  – Piazza Michelangelo 33 – 06019 Umbertide (PG)

-depositata personalmente presso  una delle sedi di A.D.R. TIBER S.r.l..

Nel corso del primo incontro il mediatore, dopo aver esposto la modalità di svolgimento della mediazione, si adopererà affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione di concerto con gli avvocati delle parti medesime, che avranno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente, al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Qualora all’esito del primo incontro si ravvisasse l’assenza dei presupposti per raggiungere un accordo, nessuna indennità ulteriore dovrà essere corrisposta all’Organismo di mediazione, ad eccezione delle spese di adesione e delle indennità di primo incontro già versate all’Organismo.

La parte che ha i requisiti per l’accesso al gratuito patrocinio, deve compilare il modello gratuito patrocinio riportato qui a destra e fornire alla segreteria di A.D.R. Tiber S.R.L. la seguente documentazione:

documento di identità e codice fiscale del richiedente;

– istanza per l’ammissione anticipata redatta secondo i moduli rilasciati dal Consiglio dell’Ordine del circondario del Tribunale competente per la procedura di mediazione;

– provvedimento emesso dal Consiglio dell’Ordine nel quale l’interessato viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

– stato di famiglia;

– certificato di residenza.

La parte ammessa al gratuito patrocinio, nelle materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione, non è tenuta a versare alcuna indennità di mediazione.

In ogni caso la segreteria di A.D.R. TIBER S.r.l. resta sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, contattandola al n.  06/93373895, 06/93373882 075/9417615 -ovvero via mail all’indirizzo adrtiber@gmail.com.